6 de noviembre de 2008

INGRESSO IN ITALIA PER STUDIO: COME?

 

Ecco una breve guida per l'ingresso in Italia per studio presso gli istituti e scuole secondarie  e come acquistare la cittadinanza italiana.

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COME ACQUISTARE LA CITTADINANZA ITALIANA

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da ImmigrazioneOggi.com

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AGLI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
La Prefettura provvede all'istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Esteri, entro 30 giorni dal ricevimento, corredata dal rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il D.P.R. di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla consegna del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza. 
La cittadinanza può essere concessa:
1. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni. L'art. 4, comma 1, lettera c), della Legge n. 91/92 prevede, inoltre, che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di volere acquistare la cittadinanza italiana;
2. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione; 
3. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano;
4. al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
5. all'apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
6. allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.
Documentazione occorrente :
La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica italiana, va presentata alla Prefettura in 5 copie di cui 1 in bollo da 10,33 euro , corredata dai documenti, sottoelencati, che vanno presentati in 4 copie (1 originale e 3 fotocopie). La domanda va redatta secondo il modello B (MOD.A/0012 ). I documenti da allegare sono i seguenti: 
1. atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine dell'interessato, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;
2. certificato storico di residente (triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale a seconda dei casi) (in bollo da 10,33 euro);
3. certificato di stato di famiglia (in bollo da 10,33 euro );
4. certificato penale del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali muniti della traduzione ufficiale in lingua italiana;
5. certificato generale del Casellario Giudiziale, da richiedere alla Cancelleria della Procura della Repubblica del Comune di residenza(in bollo da 10,33 euro );
6. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura competente per territorio, in relazione alla località di residenza del richiedente (con marche giudiziarie);
7. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza dell'istante (con marche giudiziarie);
8. copia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità (in bollo da 10,33 euro );
9. copia autenticata del mod. 740 o 101 ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. Riguardo all'autenticazione si fa presente che stanti i principi statuiti dall'art.4 della legge n.15/68 la copia del mod.740 dovrà essere autenticata dall'Ufficio delle Imposte dirette presso il quale è stato presentato l'originale del modello stesso;
10. dichiarazione di rinuncia alla protezione dell'Autorità diplomatico-consolare italiana nei confronti dell'Autorità del Paese di origine, come dal modello;( MOD. B/0012 );
11. copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale), autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato che lo ha rilasciato;
12. dichiarazione autorizzata per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatiche italiane accreditate presso lo stato di appartenenza (come dal MOD. C/0012 );
13. il certificato di svincolo limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l'acquisto volontario di una nazionalità straniera, dovrà essere esibito dall'interessato NON all'atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza, bensì solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell'Interno, che, peraltro, procederà in tal senso successivamente all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Stato (MOD. E/0012 );
14. dichiarazione in carta libera di impegno a comunicare tempestivamente alla Prefettura eventuali cambiamenti di domicilio o residenza secondo il MOD. D/0012 ;
N.B. - I documenti di cui ai punti n. 1 e 4 dovranno essere opportunamente legalizzati secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 4.1.1968 n. 15, fatti salvi quelli rilasciati da Svizzera, Turchia, Finlandia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, e tutti i paesi facenti parte dell'Unione Europea. 
Normativa di riferimento:
- Legge 5.2.1992 n. 91, art. 4 e 9 (G.U. n. 38 del 15.2.1992)

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